Universi Terrarum Orbis Summi Architectonis Gloria ab Ingeniis

Nuovi istituti segreti e basi fondamentali dell’Antichissima e Rispettabilissima Società degli Antichi Liberi Muratori Uniti, conosciuta sotto il nome di 

Ordine Reale e Militare del Taglio della Pietra.

 

 

Noi  FEDERICOper grazia di Dio Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc., ecc., ecc.

Sovrano Gran Protettore, Gran Commendatore, Gran Maestro Universale e Conservatore dell’antichissima e Venerabile Società degli Antichi Liberi Muratori o Architetti Uniti, altrimenti denominata Ordine Reale e Militare della Libera Arte del Taglio della Pietra o Libera Muratoria.

A tutti gli illustri e amatissimi Fratelli cui perverranno le presenti:

Tolleranza,  Unione,  Prosperità

E’ evidente e incontestabile che, fedeli ai gravi obblighi che ci siamo assunti accettando ii protettorato dell’antichissima e rispettabilissima Istituzione ai giorni nostri nota sotto il nome di “Società della Libera Arte del Taglio della Pietra” o “Ordine degli Antichi Liberi Muratori Uniti” ci siamo dedicati, come tutti sanno, a circondarla della nostra particolare sollecitudine.

Questa Universale Istituzione, la cui origine risale alla culla dell’umano consorzio, è pura nel suo Dogma e nella sua Dottrina. E’ saggia, prudente e morale nei suoi insegnamenti, la sua pratica, i suoi propositi e i suoi mezzi. Essa si raccomanda soprattutto per il suo fine filosofico, sociale ed umanitario. Questa società ha per oggetto l’Unione, la Felicità, il Progresso e il Benessere della umana famiglia in generale e di ogni uomo individualmente. Essa deve dunque operare con fiducia ed energia e fare degli sforzi incessanti per conseguire tale fine, il solo che essa riconosca degno di sé medesima.

Ma nel corso dei tempi, la composizione degli organi della Massoneria e l’unità del suo primitivo governo hanno subito gravi attentati, provocati da grandi rovesci e ri­voluzioni che, mutando la faccia del mondo o sottoponendolo a continue vicissitudini hanno, in vari tempi sia nell’Antichità che ai giorni nostri, disperso gli Antichi Muratori su tutta la superficie del globo. Questa dispersione ha fatto sorgere dei sistemi eterogenei che oggi esistono sotto il nome di RITI e di cui l’insieme costituisce l’Ordine.

Ma altre divisioni, nate dalle prime, hanno dato luo­go all’organizzazione di nuovi sodalizi di cui la maggior parte nulla ha di comune con la Libera Arte della Libera Muratoria, salvo il nome e qualche forma conservata dai fondatori per meglio nascondere i propri segreti disegni, disegni spesso troppo esclusivi, talvolta pericolosi e quasi sempre contrari ai principi e alle sublimi dottrine della Libera Muratoria quali abbiamo ricevute dalla tradizione.

I ben noti dissensi che queste nuove associazioni hanno suscitato nell’Ordine e che esse vi hanno troppo lungamente fomentato, hanno risvegliato i sospetti e la diffidenza di quasi tutti i Principi, alcuni dei quali lo hanno anche perseguitato crudelmente.

Dei Massoni di merito eminente sono infine riusciti ad appianare questi dissensi ed hanno tutti espresso, da lungo tempo, il desiderio che tali dissensi fossero oggetto di una deliberazione generale per intravvedere i mezzi idonei ad impedirne il riaffacciarsi e per assicurare il mantenimento dell’Ordine stabilendo l’unità nel suo governo e nella composizione originaria dei suoi organi come della sua antica disciplina.

Pur condividendo questo desiderio, che noi stessi abbiamo provato fin dal giorno in cui fummo completamente iniziati ai misteri della Libera Muratoria, non ci siamo potuti, d’altronde, nascondere né il numero, né la natura né la grandezza reale degli ostacoli che avremmo dovuto yincere per adempiervi. Nostra prima cura è stata di consultare i membri dell’Ordine più saggi e più eminenti, in tutti i Paesi, circa le misure più convenienti da adottare per il raggiungimento di un fine tanto utile, rispettando le idee di ciascuno, senza far violenza alla giusta indipendenza dei Massoni e soprattutto alla libertà di opinione, che è la prima e la più sacra di tutte le libertà, e nello stesso tempo la più suscettibile a venire adombrata.

Fino ad oggi i doveri che ci erano più particolarmente imposti come Re, gli avvenimenti numerosi ed importanti che hanno contrassegnato il nostro regno, hanno paralizzato i nostri buoni propositi e ci hanno distolti dallo scopo che ci eravamo proposti. Ormai è ai tempi, alla saggezza, alla istruzione e allo zelo dei Fratelli che verranno dopo di noi che appartiene il compito di compiere e di perfezionare un’opera così grande e così bella, così giusta e così necessaria. Ad essi leghiamo quest’opera e raccomandiamo loro di lavorarvi senza tregua, ma pazientemente e con precauzione.

Tuttavia, nuove e pressanti esposizioni che da ogni parte ci sono state rivolte in questi ultimi tempi ci hanno convinto della necessità di opporre immediatamente un potente baluardo allo spirito di intolleranza, di setta, di scisma e di anarchia che certi novatori tentano oggi di insinuare tra i fratelli. I loro propositi hanno maggiore o minore portata e sono o imprudenti o reprensibili: presentati sotto mentite spoglie questi propositi, modificando la natura della Libera Arte della Libera Muratoria, tendono a distoglierla dal suo scopo e devono necessariamente causare la deconsiderazione e la rovina dell’Ordine. In presenza di tutto quanto accade nei regni vicini, riconosciamo che e divenuto indispensabile un intervento da parte nostra.

Queste ragioni ed altre cause non meno gravi ci impongono quindi il dovere di raccogliere e di riunire in un solo corpo di Massoneria tutti i Riti del Regime Scozzese di cui le dottrine sono, per consenso unanime, pressoché le stesse di quelle antiche Istituzioni che tendono al medesimo scopo e che, non essendo che i rami principali di un medesimo albero non differiscono tra loro che per delle forme, oggi conosciute da molti, e che è facile conciliare. Questi Riti sono quelli noti sotto i nomi di Rito Antico, di Hérédom o di Hairdom, dell’Oriente di Kilwinning, di Sant’Andrea, degli Imperatori di Oriente e d’Occidente, dei principi del Real Segreto o della Perfezione del Rito Filosofico ed infine del Rito Primitiyo, il più recente di tutti.

Adottando di conseguenza come base della nostra riforma salutare, il titolo del primo di questi Riti ed il numero dei gradi della gerarchia dell’ultimo, noi li dichiariamo ora e per sempre uniti in un solo Ordine il quale, professando il Dogma e le pure Dottrine dell’antica Libera Massoneria, abbraccia tutti i sistemi del Rito Scozzese sotto il nome di RITO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO.

La dottrina sarà comunicata ai Massoni in trentatré Gradi, divisi in sette Templi o Classi. Ogni Massone sarà tenuto a percorrere successivamente ciascuno di questi gradi, prima di arrivare al più sublime ed ultimo; e ad ogni Grado egli dovrà subire tali attese e tali prove quali gli verranno imposte in conformità agli Istituti, Decreti e Regolamenti antichi e nuovi dell’Ordine, come a quelli del Rito di Perfezione.

Il primo grado verrà conferito dopo il secondo, questo prima del terzo e così di seguito fino al Grado Sublime - il trentatreesimo ed ultimo - che sorveglierà, dirigerà e governerà tutti gli altri. Un corpo o Riunione di membri in possesso di tale Grado formerà un Supremo Gran Consiglio, depositario del Dogma: esso sarà il Difensore e il Conservatore dell’Ordine, che governerà e amministrerà conformemente alle presenti ed alle Costituzioni successivamente decretate.

Tutti i Gradi dei Riti riuniti, come sopra detto, dal primo al diciottesimo, saranno classificati fra i Gradi del Rito di Perfezione nel loro rispettivo ordine e, secondo l’analogia e la similitudine tra essi esistenti, formeranno i diciotto primi gradi del Rito Scozzese Antico Accettato; il diciannovesimo e il ventitreesimo del Rito Primitivo formeranno il ventesimo grado dell’Ordine. Il ventesimo e il ventitreesimo grado del Rito di Perfezione, ossia il sedicesimo e il ventiquattresimo grado del Rito Primitivo formeranno il ventunesimo e il ventottesimo grado dell’Ordine. I Principi del Real Segreto occuperanno il trentaduesimo grado, immediatamente al di sotto dei Sovrani Grandi Ispettori Generali il cui grado sarà il trentatreesimo ed ultimo dell’Ordine. Il trentunesimo grado sarà quello dei Sovrani Giudici Commendatori. I Grandi Commendatori, Grandi Eletti Cavalieri Kadosch prenderanno il trentesimo grado. I Capi del Tabernacolo, i Principi del Tabernacolo, i Cavalieri del Serpente di Bronzo, i Principi di Grazia, i Grandi Commendatori del Tempio ed i Grandi Scozzesi di Sant’ Andrea comporranno rispettivamente il ventitreesimo, il ventiquattresimo, il venticinquesimo, il ventiseiesimo, il ventisettesimo ed il ventinovesimo Grado.

Tutti i sublimi gradi di questi stessi sistemi Scozzesi riuniti saranno, secondo la loro analogia o identità, distribuiti nelle classi del loro Ordine che corrispondono al regime del Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Ma, mai né sotto qualsiasi pretesto, nessuno di questi sublimi gradi potrà essere assimilato al trentatreesimo e sublimissimo grado di Sovrano Grande Ispettore Generale, protettore e conservatore dell’Ordine, che è l’ultimo del Rito Antico Accettato Scozzese e, in nessun caso, nessuno potrà godere dei medesimi diritti, prerogative, privilegi o poteri di cui noi investiamo questi Ispettori.

Cosi noi conferiamo loro la pienezza della potenza suprema e conservatrice.

E, affinché la presente ordinanza sia fedelmente e per sempre osservata, comandiamo ai nostri cari, valorosi e sublimi cavalieri e principi Massoni di vegliare alla sua esecuzione.

Dato nel nostro Palazzo, a Berlino, il giorno delle Calende, primo di maggio, l’anno di Grazia 1786 e del nostro Regno il 47°.

                                                             Firmato FEDERICO

UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS AB INGENIIS

COSTITUZIONI E STATUTI

DEI GRANDI E SUPREMI CONSIGLI DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI, PROTETTORI CAPI E CONSERVATORI DELL’ORDINE DEL 33° ED ULTIMO GRADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO,

E REGOLAMENTO

per il Governo di tutti i Concistori, Consigli Collegi, Capitoli ed altri Corpi Massonici sottomessi alla loro Giurisdizione. 

 

Nel nome del Santissimo e Grande Architetto dell’Universo

 

ORDO AB CHAO

 

Con l’approvazione, in presenza e con la sanzione dell’Augusta Maestà, FEDERICO (Carlo), Secondo nel nome, per Grazia di Dio Re di Prussia, Margravio del Brandeburgo, ecc. Potentissimo Sovrano, Gran Protettore, Gran Commendatore, ecc. dell’ORDINE, ecc.

 

I Sovrani Grandi Ispettori Generali dell’Ordine, 33° e ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato, riuniti in Supremo Consiglio, hanno deliberato e sancito le disposizioni seguenti, che sono e saranno in perpetuo le loro Costituzioni, Statuti e Regolamenti per governare i Concistori, Consigli e altre Società Massoniche sottomesse alla loro Giurisdizione.

 

 

Articolo uno

 

 

Tutti gli articoli delle Costituzioni, Statuti e Regolamenti fatti nel 5762 dai nove Commissari del Gran Consiglio dei Principi Massonici del Real Segreto, che non contrastino a queste disposizioni sono mantenuti e continueranno ad essere osservati; le disposizioni contrarie sono e resteranno espressamente abrogate.

 

 

Articolo due

   I - Il 33° Grado conferisce al Massone che ha l’onore di esservi legalmente ammesso, le qualità, i titoli, privilegi e poteri di Sovrano Grande Ispettore Generale dell’ORDINE.

 

  II - Sua missione è specialmente d’istruire e illuminare I Fratelli, di conservare fra loro la Carità, l’Unione e l’Amore fraterno; di mantenere, di far osservare la regolarità nei lavori di tutti i gradi; di far rispettare, di mantenere e difendere in ogni occasione, i dogmi, le dottrine, le istituzioni, le costituzioni, gli statuti e i regolamenti dell’ORDINE, e particolarmente quelli della Sublime Massoneria; infine, di praticare, in ogni luogo, le opere di pace e di misericordia.

 

 

III - L’Assemblea di questo Grado, detta SUPREMO CONSIGLIO DEL 33° GRADO E DEl POTENTI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DELL’ORDINE, è costituita e organizzata come segue:

       1° In tutti i paesi che hanno diritto di possedere un Supremo Consiglio di questo grado, è conferita, dai presenti decreti,all’Ispettore più anziano, la facoltà di conferire il grado ad un altro Fratello, facendosi mallevadore che esso ne è degno per il suo carattere, il suo sapere, ed i suoi gradi, e ne riceverà il giuramento.

       2° Che insieme i due lo conferiranno alle stesse con­dizioni ed alto stesso modo ad un terzo.

 

 

 IV -  Il SUPREMO CONSIGLIO sarà, in tal modo, costituito.

 

 

Gli altri candidati non saranno ammessi che ad unanimità di voti, espressi a viva voce da ciascuno dei membri, cominciando dal più giovane o ultimo promosso. Un solo voto contrario sarà sufficiente per escludere un candidato proposto, se i motivi sono giudicati sufficienti, e cosi sarà in tutte le occasioni simili.

 

 

Articolo tre

       I - In siffatto paese, i due più anziani promossi nel grado saranno, proprio jure, i due primi Ufficiali del SUPREMO C0NSIGLI0, cioè il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e l’Illustrissimo Luogotenente Gran Commendatore.  

 II - Nel caso che il primo muoia, rassegni la carica o si assenti dal paese per non più ritornarvi, il secondo gli succederà, e nominerà un altro Grande Ispettore Ge­nerale ad occupare il suo posto

III - Se è il secondo Ufficiale che si dimette, muore o lascia il paese per sempre, il primo nominerà un altro Fratello dello stesso grado a succedergli.

 IV - Il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore nominerà nella stessa maniera l’Illustre Ministro di Stato del Sacro Impero, l’Illustre Gran Maestro delle Cerimonie, l’Illustre Capitano delle Guardie; e designerà nello stesso modo i Fratelli per coprire le altre cariche vacanti o che possono divenir tali.

 

Articolo quattro

Ogni Massone avente la qualità e capacità volute e che sarà ricevuto in questo Sublime Grado, verserà prima nelle mani dell’Illustre Tesoriere del Sacro Impero una dona­zione di dieci Federici d’oro, o vecchi Ludovici d’oro, o l’equivalente nella moneta del paese. La stessa somma ver­rà riscossa nella stessa maniera ed alto stesso titolo da cia­scuno dei Fratelli che saranno iniziati a ciascuno dei gra­di trentesimo, trentunesimo e trentaduesimo.

Il SUPREMO CONSIGLIO sorveglierà l’amministrazione e regolerà l’impiego delle somme nett’interesse dell’ORDINE.

 

Articolo cinque

       I - Ciascun SUPREMO CONSIGLIO sarà composto di nove Grandi Ispettori Generali, 33° grado, dei quali quattro almeno dovranno professare la religione prevalente nel paese.

 II - Se il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e il Luogotenente Gran Commendatore dell’ORDINE sono presenti, con tre Membri si tiene Consiglio e si è in numero sufficiente per sbrigare gli affari dell’ORDINE.

III - Non vi sarà che un Supremo Consiglio di questo grado in ciascuna Nazione, Reame o Impero dell’Europa. Ve ne saranno due, più distanti possibili l’uno dall’altro, negli Stati, Continenti, Province ed Isole componenti l’America Settentrionale. Non ye ne sarà che uno solo per ciascun Impero, Stato Sovrano o Reame in Asia, in Africa, ecc. ecc.

Articolo sei

Il SUPREMO CONSIGLIO non sempre eserciterà la sua autorità sui gradi inferiori al diciassettesimo o Cavaliere d’Oriente e d’Occidente. Secondo le convenienze e le località può delegarle, anche tacitamente; ma il suo diritto è imprescrivibile e ciascuna Loggia o Consiglio di Perfetti Massoni, di qualunque grado esso sia, è tenuto a riconoscere i membri del 33° grado nella toro qualità di Grandi Ispettori Generali dell’ORDINE, di rispettare le loro prerogative, di rendere loro gli onori dovuti, e di accondiscendere con fiducia a tutte le richieste che potranno fare nell’interesse dell’ORDINE, in virtù delle sue Leggi, delle presenti Grandi Costituzioni, e delle loro attribuzioni, sia generali che speciali, anche personali e temporanee.

 

Articolo sette

Tutti i Consigli e tutti i Massoni di grado superiore al sedicesimo hanno il diritto di appellarsi al SUPREMO CONSIGLIO del Sovrani Grandi Ispettori Generali, che potrà acconsentire che essi si presentino e siano uditi di persona.

Quando si tratti di questioni di onore tra Massoni, qualunque sia il loro grado, la causa sarà portata direttamente al SUPREMO CONSIGLIO che giudicherà in prima ed ultima istanza.

 

 

Articolo otto  

 

Il Gran Concistoro dei Principi Massoni del Real Segreto, 32° Grado, eleggerà uno dei suoi membri a presiederlo, ma, in nessun caso, i suoi atti saranno validi se non dopo che siano stati sanzionati dal SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, che, alla morte dell’Augustissima Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Commendatore Universale; dell’ORDINE, erediterà la sua sovrana Autorità Massonica per esercitarla in tutto il territorio dello Stato, Regno o Impero per il quale sia stato istituito.

 

 

Articolo nove

 

Nessun Sovrano Grande Ispettore Generate o Delegato Ispettore Generate potrà valersi dei suoi poteri in un paese sottoposto alla giurisdizione di un SUPREMO CONSIGLIO dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, debitamente stabilito e riconosciuto da tutti gli altri, se egli stesso non sia stato riconosciuto e approvato dal predetto SUPREMO CONSIGLIO.

 

 

Articolo dieci

 

Nessun Delegato Ispettore Generale, già ammesso ed insignito di patente, o che lo sarà in avvenire giusta le presenti Costituzioni, potrà di sola sua autorità conferire il Grado di Cavaliere Kadosch, o superiore a questo, né concedere diplomi a chicchessia.

 

 

Articolo undici

 

Il Grado di Cavaliere Kadosch, quello di trentunesimo e di trentaduesimo non saranno mai conferiti che a quei Massoni che ne saranno giudicati degni, e alla presenza di almeno tre Sovrani Grandi Ispettori Generali.

 

 

Articolo dodici

 

Dal momento in cui al Santissimo e Grande Architetto dell’Universo piacerà di chiamare a sé la Sua Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Grande Commendatore, Vero Conservatore dell’ORDINE, ecc., ecc., ciascun SUPREMO CONSIGLIO dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, debitamente oggi costituito e riconosciuto, o che lo sarà in avvenire, in virtù delle presenti Costituzioni, sarà di pieno diritto legalmente investito di tutti i Sovrani Poteri Massonici che ora possiede la Sua Sacra Maestà. Esso li eserciterà in tutte le occasioni e dovunque nel territorio della rispettiva sua giurisdizione, e, se vi saranno proteste contro l’illegalità delle patenti e i Poteri dei Delegati Ispettori Generali, o contro altre illegalità, sarà fatta un’inchiesta e la relazione sarà inviata a tutti i Supremi Consigli dei due Emisferi.

 

 

Articolo tredici

 

  I  -  Il SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado potrà delegare uno o più dei suoi Membri, Sovrani Grandi Ispettori Generali dell’ORDINE, a recarsi, a fondare, costituire e confermare un Consiglio dello stesso grado, in qualunque delle regioni indicate nelle presenti Costituzioni, con l’obbligo per questi Delegati di conformarsi strettamente al terzo paragrafo dell’articolo secondo e altri della presente Costituzione.

 II -  Potrà egualmente dare a questi Delegati il potere di accordare delle patenti a dei Delegati Ispettori Generali - che dovranno aver ricevuto regolarmente almeno il grado di Cavaliere Kadosch - delegando loro quella parte della propria suprema autorità che sarà necessaria per costituire, dirigere e sorvegliare Logge e Consigli di gradi superiori, dal quarto al ventinovesimo incluso, nei paesi dove non vi sono Logge Sublimi o Consigli legalmente costituiti.

III - Il rituale manoscritto dei Gradi Sublimi non sarà consegnato che ai soli due primi Ufficiali di ciascun Consiglio o ad un Fratello che abbia la missione di andare, in un paese qualsiasi, a costituirvi un Consiglio del detto Grado.

 

 

Articolo quattordici

 

In tutte le Cerimonie Massoniche e processioni dei Gradi Sublimi, il SUPREMO CONSIGLIO verrà per ultimo, i Suoi due primi Ufficiali verranno dopo tutti i suoi membri e saranno sempre preceduti immediatamente dal Grande Stendardo e dalla Spada dell’Ordine.

 

 

Articolo quindici

 

 I - Il SUPREMO CONSIGLIO si riunirà regolarmente nei primi tre giorni di ciascun terzo novilunio dell’anno. Lo farà più spesso se gli affari dell’ORDINE lo richiederanno e quando vi sarà urgenza di farlo.

II - Indipendentemente dalle grandi feste solenni dell’ORDINE, ogni anno il SUPREMO CONSIGLIO ne celebrerà tre sue particolari, nelle date seguenti: 1° Ottobre, 27 Dicembre, 1° Maggio.

 

 

Articolo sedici

 

  I - Per essere riconosciuto e godere dei privilegi del 33° Grado, ogni Sovrano Grande Ispettore Generate sarà munito di patenti e di Credenziali che saranno emesse nelle forme prescritte dal Rituale del Grado; tali lettere gli verranno rilasciate alla condizione che versi al Tesoro del Sacro Impero il diritto che sarà stato fissato da ogni SUPREMO CONSIGLIO subito dopo la sua fondazione e che non potrà variare. Egli pagherà inoltre all’Illustre Cancelliere un Federico, o un vecchio Ludovico d’oro, o l’equivalente in moneta del paese, per la fatica della spedizione e della apposizione dei sigilli.

 II - Ciascun Grande Ispettore Generale terrà, inoltre, un registro numerato, la cui prima ed ultima pagina siano indicate come tali. In esso saranno trascritte le Grandi Costituzioni, le Istituzioni, gli Statuti e i Regolamenti Generali della Sublime Massoneria, e ciascun Grande Ispettore Generale sarà tenuto ad annotarvi di suo pugno e successivamente tutti gli atti da lui compiuti, Sotto pena di nullità e anche d’interdizione. I Delegati Ispettori Generali sono sottomessi allo stesso obbligo sotto la stessa pena.

III - Essi si comunicheranno scambievolmente i loro registri e diplomi, e vi attesteranno reciprocamente i luoghi in cui si sono incontrati e riconosciuti.

 

 

Articolo diciassette

 

La maggioranza dei voti è necessaria per dare sanzione legale agli atti dei Sovrani Grandi Ispettori Generali in ogni paese ove esiste un SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, legittimamente costituito e riconosciuto. In conseguenza, nella stessa regione o territorio dipendente dal detto Consiglio, nessuno degli Ispettori può valersi della propria autorità, né fame uso individualmente se non nel caso che ne abbia avuto facoltà dallo stesso SUPREMO CONSIGLIO, o, se appartiene ad un’altra Giurisdizione, ne sia stato munito da speciale Exequatur.

 

Tutte te somme versate a titolo di dotazione, dette Diritti di Ammissione, che vengono riscosse per iniziazioni nei gradi superiori, dal 16° at 33° incluso, saranno versate nel Tesoro del Sacro Impero a cura dei Presidenti e Tesorieri dei Consigli e delle Logge Sublimi di questi Gradi, dei Sovrani Grandi Ispettori Generali e dei loro Delegati, come dell’Illustre Cancelliere e del Tesoriere del Sacro Impero.

L’amministrazione e l’impiego di questi fondi saranno regolati e sorvegliati dal SUPREMO CONSIGLIO, che ne farà rendere annualmente conto fedele e generale, che farà comunicare a tutti i Sodalizi dipendenti.

Deliberato, fatto ed approvato nel GRANDE E SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, debitamente istituito, indetto e tenuto con l’approvazione ed alla presenza dell’Augustissima Maestà di Federico, secondo del nome, per Grazia di Dio, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc., ecc., Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Gran Commendatore, Gran Maestro Universale e Vero Conservatore dell’ORDINE, il primo maggio 5786 V.L. e 1786 E..     

(sottoscritto)

<…(*)> - Stark  ,- <c...(*)>, - H. Wilhelm , -  D’Esterno ,-    <c...(*)>, -  Woellner.

Approvato e dato dalla Nostra Residenza Reale di Berlino, il primo maggio dell’anno di Grazia 1786, 47° del nostro Regno.

L.S.

                                                                                         (firmato) FEDERICO

 

(*) = Firme illeggibili